Il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso la bozza del decreto che aggiorna gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all’art. 28, del D. Leg.vo 28/2011 (cosiddetto “conto termico”).
L’aggiornamento degli incentivi in questione - attualmente disciplinati dal D.M. 28/12/2012 - è previsto dalla lettera g) del comma 2 del menzionato art. 28 del D. Leg.vo 28/2011, con cadenza biennale per il primo aggiornamento ed in seguito triennale, e con applicazione delle regole aggiornate agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento.
Gli obiettivi indicati nel nuovo decreto che aggiorna gli incentivi si riflettono nel testo della bozza del decreto di aggiornamento ora diffusa dal MISE, seppure questo giunga con almeno un anno di ritardo vista la cadenza biennale teoricamente prevista. Se ne riporta di seguito una breve sintesi.
Soggetti ammessi e tetto annuo cumulato di spesa - Sono ammessi agli incentivi secondo lo schema di decreto di aggiornamento i seguenti soggetti.
SOGGETTO |
INTERVENTI REALIZZABILI |
TETTO DI SPESA CUMULATO |
Pubbliche amministrazioni (compresi gli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati o trasformati e le cooperative edilizie e loro consorzi) |
Entrambe le tipologie di intervento |
200 milioni di Euro/anno |
Privati |
Solo interventi di cui al punto 2 della tabella che segue (interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) |
700 milioni di Euro/anno |
Interventi incentivati - Si riportano di seguito due tabelle con il nuovo elenco degli interventi incentivati (evidenziate le tipologie di intervento non previste nel sistema di incentivazione attualmente in essere o modificate/ampliate).
1. Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione |
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2. Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione |
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Misure di semplificazione - Si elencano di seguito le principali misure di semplificazione.
- Registri - Data la scarsa efficacia della misura (nell’anno 2013 nessun soggetto ha presentato domanda per l’accesso diretto a seguito dell’ammissione in graduatoria e nell’anno 2014 solo 4 operatori ammessi ai Registri) con il nuovo decreto si prevede l’eliminazione dell’iscrizione ai Registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa, aventi potenza termica superiore ai 500 kW. Per tali impianti gli operatori potranno ricorrere all’accesso diretto o tramite prenotazione.
- Generatori di calore a biomassa e collettori solari termici - Si prevede la predisposizione di una lista di "prodotti idonei" con potenza termica fino a 35 kW e 50 mq per collettori solari, fruibile al pubblico e aggiornata periodicamente, per i quali è applicata una procedura semi-automatica ai fini dell’erogazione dell’incentivo, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari ed una maggiore probabilità di esito positivo dell’istruttoria.
- Pagamenti - Si prevede, per tutti gli interventi ammissibili al Conto termico mediante procedura di accesso diretto (privati e pubblica amministrazione), il rilascio dell’importo spettante in un’unica rata per valori del beneficio non superiori ai 5.000 Euro.
Misure di aumento dell’efficacia - Si elencano di seguito le principali misure di aumento dell’efficacia.
- Soglia di ammissibilità - Per gli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili il decreto prevede l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1.000 kW a 2.000 kW per i sistemi di climatizzazione a pompa di calore, elettriche o a gas, e caldaia a biomassa, e dagli attuali 1.000 mq a 2.500 mq per gli impianti solari termici.
- Revisione livelli di incentivazione - Lo schema di decreto prevede l’innalzamento dell’incentivo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:
- incentivo pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli interventi riguardanti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato degli edifici della P.A. realizzati nelle zone climatiche E ed F;
- incentivo pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per interventi integrati edificio-impianto;
- incentivo pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per la realizzazione di interventi atti a rendere l’immobile un edificio "a energia quasi zero" in conformità al D. Leg.vo 192/2005;
- aumento del 50% del valore massimo dell’incentivo per le diverse tipologie di intervento.